Gup incompatibile dopo riesame o appello sulle misure cautelari

Riassunto

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 212/2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 34 cpp nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del Gup per il giudice che si sia già pronunciato su aspetti sostanziali di una misura cautelare. La decisione si fonda sulla violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, riconoscendo che l’udienza preliminare non è più un mero filtro ma una fase con forti contenuti valutativi. Tale incompatibilità è stata estesa anche ai giudici che abbiano operato nei tribunali del riesame o d'appello cautelare. La sentenza rafforza così il principio di terzietà del giudice, garantendo che chi ha già espresso un giudizio di merito non possa decidere nuovamente sulla medesima vicenda processuale. Questo rappresenta un passaggio fondamentale per il consolidamento delle garanzie difensive nel sistema penale italiano.

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