Misure cautelari, il giudice dell’appello (o riesame) non può fare il Gup
Non specificato
·
Il Sole 24 Ore
·
Riassunto
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 212/2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 34 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l’incompatibilità per il giudice dell’udienza preliminare (GUP) che abbia già valutato il caso in sede di riesame o appello cautelare. La Consulta ha stabilito che aver espresso un parere su aspetti sostanziali di una misura cautelare compromette l'imparzialità necessaria per presiedere l'udienza preliminare, oggi considerata una vera sede di giudizio. Questa decisione estende una tutela già prevista per il giudice del dibattimento, garantendo il pieno rispetto del diritto alla difesa e dell’uguaglianza dei cittadini. Tale provvedimento rappresenta un passo fondamentale per assicurare la terzietà del magistrato e la trasparenza del sistema processuale italiano.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 212/2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 34 cpp nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del Gup per il giudice che si sia già pronunciato su aspetti sostanziali di una misura cautelare. La decisione si fonda sulla violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, riconoscendo che l’udienza preliminare non è più un mero filtro ma una fase con forti contenuti valutativi. Tale incompatibilità è stata estesa anche ai giudici che abbiano operato nei tribunali del riesame o d'appello cautelare. La sentenza rafforza così il principio di terzietà del giudice, garantendo che chi ha già espresso un giudizio di merito non possa decidere nuovamente sulla medesima vicenda processuale. Questo rappresenta un passaggio fondamentale per il consolidamento delle garanzie difensive nel sistema penale italiano.
Le Sezioni Unite Penali hanno chiarito che non sussiste un conflitto negativo di competenza se il giudice, pur dichiarandosi territorialmente incompetente, rinnova tempestivamente una misura cautelare. La sentenza stabilisce che tale intervento non implica un'affermazione di competenza, ma rappresenta un potere eccezionale e provvisorio per evitare stalli processuali. In questo modo, viene garantita la continuità della tutela cautelare anche durante le fasi di incertezza sulla competenza territoriale. Questa decisione appare fondamentale per assicurare l'efficienza e la tempestività del sistema penale italiano nella gestione delle misure urgenti.
L'articolo evidenzia l'allarmante numero di processi "temerari" in Italia, dove oltre la metà dei giudizi di primo grado si conclude con un'assoluzione, denunciando la mancanza di un filtro efficace nelle fasi preliminari. Il deputato Errico Costa sottolinea come l'appiattimento sulle tesi dell'accusa e la pressione mediatica costringano migliaia di innocenti a calvari giudiziari che causano danni reputazionali e personali irreversibili. Questa prassi, alimentata da una burocrazia che preferisce delegare il giudizio finale anziché archiviare indagini deboli, trasforma il processo stesso in una pena ingiusta. Tale situazione solleva dubbi profondi sulla tenuta del sistema accusatorio e sulla necessità di una maggiore responsabilità nell'esercizio dell'azione penale.