Misure cautelari, il giudice dell’appello (o riesame) non può fare il Gup

Riassunto

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 212/2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 34 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l’incompatibilità per il giudice dell’udienza preliminare (GUP) che abbia già valutato il caso in sede di riesame o appello cautelare. La Consulta ha stabilito che aver espresso un parere su aspetti sostanziali di una misura cautelare compromette l'imparzialità necessaria per presiedere l'udienza preliminare, oggi considerata una vera sede di giudizio. Questa decisione estende una tutela già prevista per il giudice del dibattimento, garantendo il pieno rispetto del diritto alla difesa e dell’uguaglianza dei cittadini. Tale provvedimento rappresenta un passo fondamentale per assicurare la terzietà del magistrato e la trasparenza del sistema processuale italiano.

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