Concordato in appello, il diniego non è ricorribile in Cassazione
Non indicato
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Il Sole 24 Ore
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Riassunto
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 2647, hanno stabilito che il provvedimento con cui la Corte d’appello rigetta un concordato sulla pena (ex art. 599-bis Cpp) non è ricorribile in Cassazione. La Suprema Corte ha chiarito che tale atto ha natura meramente ordinatoria e non decisoria, essendo finalizzato a gestire il flusso dei processi attraverso meccanismi deflattivi. Il mancato accoglimento della proposta non lede i diritti dell'imputato, poiché determina semplicemente il ritorno al rito ordinario per una valutazione completa del caso. Questa decisione conferma la discrezionalità del giudice nel valutare la congruità dell'accordo tra le parti e mira a preservare l'efficienza del sistema giudiziario. Tale sentenza chiarisce un punto fondamentale per la stabilità dei procedimenti deflattivi nel sistema penale italiano.
Fabrizio Costarella e Cosimo Palumbo
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Il Dubbio
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2648/26, ha stabilito che il procedimento di prevenzione è un rito con garanzie ridotte rispetto al processo penale, poiché la tutela della proprietà è considerata subordinata alla libertà personale. La pronuncia adotta una definizione estremamente restrittiva di "nuova prova" per la revoca della confisca, escludendo elementi preesistenti non valutati e rendendo quasi impossibile correggere eventuali errori giudiziari. Gli autori denunciano come questa impostazione penalizzi anche gli eredi e crei una disparità tra accusa e difesa, privilegiando la stabilità del giudicato rispetto alla verità sostanziale. Questo orientamento segnala una preoccupante degradazione del diritto di difesa e del concetto di "giusto processo" nel sistema di prevenzione italiano.
Le Sezioni Unite Penali hanno chiarito che non sussiste un conflitto negativo di competenza se il giudice, pur dichiarandosi territorialmente incompetente, rinnova tempestivamente una misura cautelare. La sentenza stabilisce che tale intervento non implica un'affermazione di competenza, ma rappresenta un potere eccezionale e provvisorio per evitare stalli processuali. In questo modo, viene garantita la continuità della tutela cautelare anche durante le fasi di incertezza sulla competenza territoriale. Questa decisione appare fondamentale per assicurare l'efficienza e la tempestività del sistema penale italiano nella gestione delle misure urgenti.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 2/2026, ha stabilito che il giudice penale di appello può decidere sugli effetti civili anche quando dichiara il reato estinto per prescrizione, senza dover rinviare il caso al giudice civile. La Consulta ha chiarito che tale procedura non viola la presunzione di innocenza, distinguendo nettamente la prescrizione dall'improcedibilità per superamento dei termini processuali. In questi casi, il magistrato non si pronuncia sulla colpevolezza penale, ma valuta esclusivamente il pregiudizio risarcibile secondo i principi della responsabilità civile. Questa decisione garantisce una maggiore efficienza e continuità nella tutela delle parti lese all'interno del sistema giudiziario italiano.