Il giudice può fare copia-incolla per motivi d’economia processuale
Dario Ferrara
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Italia Oggi
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Riassunto
La Corte di Cassazione, con la sentenza 33584/2025, ha stabilito che i giudici possono utilizzare la tecnica del 'copia-incolla' nelle motivazioni per accelerare i tempi della giustizia. Questa pratica, definita motivazione 'per relationem', è legittima solo se viene citata la fonte e se il magistrato spiega chiaramente l'analogia tra i casi, garantendo la trasparenza necessaria per l'eventuale ricorso delle parti. La pronuncia chiarisce che tale metodo non compromette l'autonomia di giudizio né l'imparzialità del magistrato, ma risponde a un'esigenza di efficienza processuale prevista dal Codice di procedura civile. Questo orientamento evidenzia la volontà di modernizzare il sistema giudiziario italiano, puntando sulla celerità senza sacrificare il diritto di difesa.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 212/2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 34 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede l’incompatibilità per il giudice dell’udienza preliminare (GUP) che abbia già valutato il caso in sede di riesame o appello cautelare. La Consulta ha stabilito che aver espresso un parere su aspetti sostanziali di una misura cautelare compromette l'imparzialità necessaria per presiedere l'udienza preliminare, oggi considerata una vera sede di giudizio. Questa decisione estende una tutela già prevista per il giudice del dibattimento, garantendo il pieno rispetto del diritto alla difesa e dell’uguaglianza dei cittadini. Tale provvedimento rappresenta un passo fondamentale per assicurare la terzietà del magistrato e la trasparenza del sistema processuale italiano.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 2647, hanno stabilito che il provvedimento con cui la Corte d’appello rigetta un concordato sulla pena (ex art. 599-bis Cpp) non è ricorribile in Cassazione. La Suprema Corte ha chiarito che tale atto ha natura meramente ordinatoria e non decisoria, essendo finalizzato a gestire il flusso dei processi attraverso meccanismi deflattivi. Il mancato accoglimento della proposta non lede i diritti dell'imputato, poiché determina semplicemente il ritorno al rito ordinario per una valutazione completa del caso. Questa decisione conferma la discrezionalità del giudice nel valutare la congruità dell'accordo tra le parti e mira a preservare l'efficienza del sistema giudiziario. Tale sentenza chiarisce un punto fondamentale per la stabilità dei procedimenti deflattivi nel sistema penale italiano.
L'articolo evidenzia l'allarmante numero di processi "temerari" in Italia, dove oltre la metà dei giudizi di primo grado si conclude con un'assoluzione, denunciando la mancanza di un filtro efficace nelle fasi preliminari. Il deputato Errico Costa sottolinea come l'appiattimento sulle tesi dell'accusa e la pressione mediatica costringano migliaia di innocenti a calvari giudiziari che causano danni reputazionali e personali irreversibili. Questa prassi, alimentata da una burocrazia che preferisce delegare il giudizio finale anziché archiviare indagini deboli, trasforma il processo stesso in una pena ingiusta. Tale situazione solleva dubbi profondi sulla tenuta del sistema accusatorio e sulla necessità di una maggiore responsabilità nell'esercizio dell'azione penale.