Sequestro dispositivi informatici, decreto valido anche se privo di un termine
Francesco Machina Grifeo
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Il Sole 24 Ore
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Riassunto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 543/2025, ha stabilito che il sequestro probatorio di dispositivi informatici è legittimo anche senza l'indicazione di una data di scadenza per l'estrazione dei dati. Secondo i giudici, il principio di proporzionalità deve essere garantito, ma il Pubblico Ministero non è obbligato a prevedere tempi certi che potrebbero ostacolare le indagini tecniche più complesse. La tutela degli indagati rimane assicurata dalla possibilità di richiedere la restituzione dei beni qualora la durata del vincolo diventi irragionevole. Questa sentenza sottolinea la necessità di bilanciare l'efficacia dell'azione penale con il diritto alla riservatezza dei dati digitali.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1648/2026, ha confermato la legittimità del sequestro probatorio di un cellulare in casi di spaccio, a patto che il Pubblico Ministero specifichi le finalità investigative, come la ricerca di fornitori o clienti. Il Tribunale del riesame può integrare la motivazione del sequestro solo se una finalità di base è già espressa, mentre non ha poteri integrativi in caso di totale assenza di motivazione. La sentenza chiarisce che il sequestro non è considerato 'esplorativo' anche in assenza di criteri di ricerca troppo specifici al momento del fermo, né è necessario l'intervento immediato di un tecnico informatico. Inoltre, la visione dei messaggi tramite password fornita dall'indagato non costituisce un'acquisizione illegittima di dati se non avviene una selezione formale degli stessi. Questa decisione stabilisce un equilibrio cruciale tra l'efficacia delle indagini penali e la protezione dei dati contenuti nei dispositivi digitali.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 217 del 2025, ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità riguardante l’automatismo delle misure cautelari in mancanza di braccialetto elettronico. Il Tribunale di Napoli aveva sollevato dubbi sulla norma che impone misure più gravi se il dispositivo non è tecnicamente applicabile, temendo una lesione della discrezionalità del giudice. La Consulta ha chiarito che la questione era prematura, poiché la fattibilità tecnica può essere accertata solo nella fase esecutiva e non preventivamente durante l'appello cautelare. Questa decisione conferma l'importanza della distinzione tra la fase decisionale e quella esecutiva nell'applicazione delle misure restrittive.
La Cassazione ha confermato il sequestro di una lettera indirizzata a un detenuto in regime di 41 bis a Spoleto, ritenendo che l'uso di emoji e frasi criptiche possa nascondere messaggi cifrati pericolosi. Al contempo, i giudici hanno annullato il blocco di altri oggetti personali, come fotografie e documenti del cognato, definendo illogiche le motivazioni del Tribunale di Sorveglianza che lo considerava un estraneo. La sentenza ribadisce che la limitazione dei diritti fondamentali deve essere eccezionale, proporzionata e supportata da prove concrete. Questo caso evidenzia la costante sfida nel bilanciare le esigenze di sicurezza nazionale con la tutela dei diritti dei detenuti.