Sequestro dispositivi informatici, decreto valido anche se privo di un termine
Francesco Machina Grifeo
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Il Sole 24 Ore
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Riassunto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 543/2025, ha stabilito che il sequestro probatorio di dispositivi informatici è legittimo anche senza l'indicazione di una data di scadenza per l'estrazione dei dati. Secondo i giudici, il principio di proporzionalità deve essere garantito, ma il Pubblico Ministero non è obbligato a prevedere tempi certi che potrebbero ostacolare le indagini tecniche più complesse. La tutela degli indagati rimane assicurata dalla possibilità di richiedere la restituzione dei beni qualora la durata del vincolo diventi irragionevole. Questa sentenza sottolinea la necessità di bilanciare l'efficacia dell'azione penale con il diritto alla riservatezza dei dati digitali.
La Corte di Cassazione ha chiarito che non è obbligatorio fissare termini cronologici rigidi per l'estrapolazione dei dati da smartphone e dispositivi sequestrati, poiché la durata delle operazioni non è prevedibile all'inizio. Il pubblico ministero deve comunque giustificare la proporzionalità della misura, specificando i criteri di selezione dei dati e garantendo tempi ragionevoli per la restituzione del materiale non rilevante. La tutela dei diritti dell'indagato rimane garantita dalla possibilità di richiedere la restituzione del dispositivo in caso di ritardi ingiustificati secondo il Codice di procedura penale. Questo verdetto segna un punto importante nell'equilibrio tra efficacia delle indagini digitali e garanzie processuali.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1648/2026, ha confermato la legittimità del sequestro probatorio di un cellulare in casi di spaccio, a patto che il Pubblico Ministero specifichi le finalità investigative, come la ricerca di fornitori o clienti. Il Tribunale del riesame può integrare la motivazione del sequestro solo se una finalità di base è già espressa, mentre non ha poteri integrativi in caso di totale assenza di motivazione. La sentenza chiarisce che il sequestro non è considerato 'esplorativo' anche in assenza di criteri di ricerca troppo specifici al momento del fermo, né è necessario l'intervento immediato di un tecnico informatico. Inoltre, la visione dei messaggi tramite password fornita dall'indagato non costituisce un'acquisizione illegittima di dati se non avviene una selezione formale degli stessi. Questa decisione stabilisce un equilibrio cruciale tra l'efficacia delle indagini penali e la protezione dei dati contenuti nei dispositivi digitali.
Il processo penale telematico in Italia continua a subire rallentamenti a causa di gravi malfunzionamenti tecnici e applicativi ancora definiti allo stato embrionale. Nonostante le scadenze del PNRR, i tribunali di Napoli e Roma hanno posticipato l'obbligatorietà del deposito digitale al giugno 2026 per evitare il collasso delle attività giudiziarie. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha espresso forte prudenza, avvertendo che un'informatizzazione prematura rischierebbe di paralizzare la macchina della giustizia invece di renderla più efficiente. Questa situazione mette in luce la profonda crisi tra le ambizioni di digitalizzazione e la realtà delle infrastrutture tecnologiche nel sistema penale italiano.