La durata del sequestro dello smartphone non ha limiti prefissati

Riassunto

La Corte di Cassazione ha chiarito che non è obbligatorio fissare termini cronologici rigidi per l'estrapolazione dei dati da smartphone e dispositivi sequestrati, poiché la durata delle operazioni non è prevedibile all'inizio. Il pubblico ministero deve comunque giustificare la proporzionalità della misura, specificando i criteri di selezione dei dati e garantendo tempi ragionevoli per la restituzione del materiale non rilevante. La tutela dei diritti dell'indagato rimane garantita dalla possibilità di richiedere la restituzione del dispositivo in caso di ritardi ingiustificati secondo il Codice di procedura penale. Questo verdetto segna un punto importante nell'equilibrio tra efficacia delle indagini digitali e garanzie processuali.

di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 13 gennaio 2026
Il pm non è in grado di prevedere i tempi dell’operazione di estrapolazione e analisi dei dati informatici al momento della richiesta. Nessun necessario vincolo cronologico per le operazioni di sequestro di smartphone e device in generale. La Cassazione, Sesta sezione penale, sentenza 543, ha affermato che la necessità di garantire la proporzionalità del sequestro probatorio con oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici non impone che sia indicato, già nel decreto che lo dispone, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici. Il pubblico ministero, infatti, non è in grado di prevederli sin dal momento della richiesta. Esiste infatti il rischio di penalizzare, in modo eccessivo, le iniziative finalizzate all’accertamento dei reati e comunque la durata eccessiva del vincolo sullo strumento è contestabile anche in seguito, attraverso richiesta di restituzione sulla base dell’articolo 262 del Codice di procedura penale.
L’indicazione di un termine ragionevole di durata del provvedimento di sequestro (e di una scansione prevedibile delle operazioni) all’atto dell’adozione del decreto di sequestro lascia, in ogni caso, ferma la possibilità per il pubblico ministero di prorogare il termine originariamente indicato e di modularlo progressivamente in aderenza alle esigenze del caso concreto.
In ogni caso, sottolinea la Cassazione, per consentire un’adeguata valutazione della proporzionalità della misura cautelare, sia all’inizio sia nella fase dell’esecuzione, è necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio: le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso onnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca; i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando l’eventuale indicazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente diversi dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria; i tempi ragionevoli, ma “solo” ragionevoli e non inderogabili, entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.