Adozione speciale, sì al solo cognome dell’adottante se tutela il minore
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Il Dubbio
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Riassunto
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 210 del 2025, ha eliminato l'obbligo di anteporre il cognome dell'adottante a quello originario nelle adozioni in casi particolari. D'ora in avanti, il giudice potrà decidere che il minore assuma esclusivamente il cognome dell'adottante, valutando caso per caso l'interesse preminente del bambino e la sua identità personale. La decisione supera un automatismo rigido per favorire una rappresentazione nominale più coerente con la realtà affettiva e il percorso di crescita del minore. Questo intervento sottolinea l'importanza di adattare costantemente le norme giuridiche alla tutela dell'identità individuale, garantendo una maggiore protezione dei diritti fondamentali dei minori.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203/2025, ha dichiarato parzialmente illegittima la norma del "decreto Caivano" che escludeva automaticamente la messa alla prova per i minori accusati di violenza sessuale di minore gravità. I giudici hanno stabilito che l'automatismo processuale è irragionevole quando non distingue tra fatti di diversa entità, ignorando la funzione preminentemente rieducativa del sistema penale minorile. Pur restando valida l'esclusione per i reati più gravi, la Consulta sottolinea la necessità di allineare il trattamento processuale alla reale offensività della condotta. Questa decisione riafferma la centralità del recupero sociale del minore rispetto a automatismi sanzionatori rigidi.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 201/2025, ha dichiarato illegittima la riforma del 2024 che limitava il diritto dei detenuti a richiedere periodicamente la liberazione anticipata. La Consulta ha stabilito che il controllo frazionato, effettuato ogni sei mesi, è fondamentale per monitorare e stimolare il percorso rieducativo del condannato, contrariamente alla norma bocciata che prevedeva una valutazione solo verso la fine della pena. Il venir meno di questo riscontro periodico è stato giudicato lesivo del principio di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena sancita dall'articolo 27 della Costituzione. Questa decisione riafferma la centralità del monitoraggio costante e della speranza di reinserimento come pilastri imprescindibili del sistema penale italiano.
La sentenza n. 2192/2026 della Corte di Cassazione riafferma l'importanza dei legami familiari nel trattamento penitenziario, stabilendo che le esigenze di sicurezza non possono annullare il diritto all'affettività, specialmente in presenza di minori. La Suprema Corte ha dichiarato illegittimo il divieto generalizzato di consegnare doni o alimenti ai figli sotto i 12 anni, riconoscendo a questi gesti un valore simbolico fondamentale per preservare la relazione genitore-figlio. Ogni restrizione deve quindi essere proporzionata e motivata da una valutazione concreta del caso specifico, evitando automatismi anche nei regimi di massima sicurezza come il 41-bis. Questa decisione sottolinea la necessità di bilanciare la funzione rieducativa della pena con la tutela dei diritti fondamentali del detenuto.