Gratuito patrocinio, non è inammissibile la richiesta se manca indicazione dei redditi dei familiari
Paola Rossi
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Il Sole 24 Ore
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Riassunto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 322/2026, ha chiarito che per l'accesso al gratuito patrocinio è sufficiente l'autocertificazione del reddito complessivo del nucleo familiare, senza la necessità di indicare separatamente i redditi dei singoli componenti. I giudici hanno stabilito che l'opposizione al diniego del beneficio non può essere decisa in modo sommario, ma richiede obbligatoriamente l'instaurazione del contraddittorio tra le parti tramite un'udienza camerale. Inoltre, è stato ribadito che in questa fase non è necessaria una procura speciale per il difensore, semplificando ulteriormente l'iter burocratico per il richiedente. Questa decisione rappresenta un importante passo avanti nella tutela del diritto alla difesa, evitando che formalismi eccessivi ostacolino l'accesso alla giustizia per i cittadini meno abbienti.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1432/2026, ha stabilito che il diritto all’unità familiare deve essere valutato prima di espellere uno straniero, anche in assenza di matrimonio o di autorizzazioni formali per figli minori. Il giudice ha l'obbligo di considerare l'effettività dei legami affettivi e della convivenza, anche se non è stato richiesto formalmente il ricongiungimento familiare. La decisione sottolinea che l'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 impone un accertamento caso per caso per tutelare i diritti fondamentali ed evitare danni illegittimi alla vita familiare. Questo pronunciamento rappresenta un passo significativo verso una maggiore protezione della stabilità affettiva nel sistema dell'immigrazione italiano.
La sentenza n. 2192/2026 della Corte di Cassazione riafferma l'importanza dei legami familiari nel trattamento penitenziario, stabilendo che le esigenze di sicurezza non possono annullare il diritto all'affettività, specialmente in presenza di minori. La Suprema Corte ha dichiarato illegittimo il divieto generalizzato di consegnare doni o alimenti ai figli sotto i 12 anni, riconoscendo a questi gesti un valore simbolico fondamentale per preservare la relazione genitore-figlio. Ogni restrizione deve quindi essere proporzionata e motivata da una valutazione concreta del caso specifico, evitando automatismi anche nei regimi di massima sicurezza come il 41-bis. Questa decisione sottolinea la necessità di bilanciare la funzione rieducativa della pena con la tutela dei diritti fondamentali del detenuto.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 210 del 2025, ha eliminato l'obbligo di anteporre il cognome dell'adottante a quello originario nelle adozioni in casi particolari. D'ora in avanti, il giudice potrà decidere che il minore assuma esclusivamente il cognome dell'adottante, valutando caso per caso l'interesse preminente del bambino e la sua identità personale. La decisione supera un automatismo rigido per favorire una rappresentazione nominale più coerente con la realtà affettiva e il percorso di crescita del minore. Questo intervento sottolinea l'importanza di adattare costantemente le norme giuridiche alla tutela dell'identità individuale, garantendo una maggiore protezione dei diritti fondamentali dei minori.