Il giudice di pace prima di opporsi all’espulsione deve valutare i legami familiari in Italia
Riassunto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1432/2026, ha stabilito che il diritto all’unità familiare deve essere valutato prima di espellere uno straniero, anche in assenza di matrimonio o di autorizzazioni formali per figli minori. Il giudice ha l'obbligo di considerare l'effettività dei legami affettivi e della convivenza, anche se non è stato richiesto formalmente il ricongiungimento familiare. La decisione sottolinea che l'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 impone un accertamento caso per caso per tutelare i diritti fondamentali ed evitare danni illegittimi alla vita familiare. Questo pronunciamento rappresenta un passo significativo verso una maggiore protezione della stabilità affettiva nel sistema dell'immigrazione italiano.
Il Sole 24 Ore, 25 gennaio 2026
Non può eludere l’esame del diritto all’unità familiare solo perché non è stato contratto matrimonio o perché lo straniero non ha chiesto autorizzazione ad hoc per permanere sul territorio nazionale in presenza di figli minori. La presenza di un figlio minore in Italia rileva come elemento ostativo all’espulsione dello straniero anche quando quest’ultimo non abbia richiesto al tribunale dei minorenni la formale autorizzazione alla permanenza nel territorio nazionale in ragione del rapporto di filiazione. Lo stesso vale - in termini ostativi all’esecuzione dell’ordine amministrativo espulsivo - per la sussistenza di un legame affettivo di carattere “familiare” quale è una relazione sentimentale con persona regolarmente soggiornante in Italia. E la relazione sentimentale, che può avere rilevanza anche in assenza di matrimonio, impone al giudice dell’opposizione di tenerne conto, anche se si tratti di mera convivenza more uxorio o anche - come l’evoluzione giurisprudenziale sta affermando - anche per legami esistenti tra non conviventi.
Da tali considerazioni nasce il giudizio di illegittimità della sentenza del giudice di pace che aveva respinto l’opposizione al decreto prefettizio nonostante il ricorrente avesse fatto rilevare la presenza in Italia sia del figlio minore sia dell’attuale compagna di vita, propria connazionale con regolare permesso di soggiorno e titolare di un contratto italiano di lavoro a tempo indeterminato. La Cassazione civile ha perciò - con la sentenza n. 1432/2026 - rinviato al giudice di pace per un nuovo giudizio sull’opposizione del ricorrente avendo rilevato in base al regime vigente la violazione di diritti fondamentali per la secca pretermissione delle ragioni avanzate dallo straniero che in linea di principio vanno non solo tutelate, ma soprattutto esaminate nel concreto al fine di evitare l’illegittimo danno al suo diritto alla tutela dei legami familiari.
La Suprema corte interpretando le norme rilevanti da applicare da parte del giudice di pace nel giudizio di opposizione contro l’ordine di espulsione ha dettato un puntuale principio di diritto: “L’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (secondo il quale è necessario tener conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell’esistenza di legami con il paese d’origine) è applicabile anche nei confronti del cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non abbia formalmente richiesto il ricongiungimento familiare, sicché l’effettività del legame familiare derivante dalla presenza di un figlio minore in Italia e da una convivenza more uxorio può e deve essere valutata, con accertamento caso per caso, nella sua valenza ostativa all’espulsione, dal giudice dell’opposizione all’espulsione, a nulla rilevando la mancata richiesta di autorizzazione ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 al Tribunale per i Minorenni”.