Traffico di droga, la Consulta frena: inammissibile la questione sulle pene
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Il Dubbio
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Riassunto
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso della Corte d’appello di Lecce riguardante le presunte “pene fisse” per i capi di associazioni dedite al traffico di droga. La Consulta ha chiarito che l’articolo 74 del d.P.R. 309/1990 non impone una sanzione rigida di 24 anni, bensì una cornice edittale variabile tra i 24 e i 30 anni. Grazie a questa flessibilità e alla natura circostanziale delle aggravanti, il giudice mantiene la discrezionalità necessaria per personalizzare la pena in base al caso concreto. Questa decisione riafferma l'importanza del potere di commisurazione giudiziale per garantire il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 202/2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 609-octies del Codice Penale nella parte in cui non prevede una riduzione di pena per i casi di minore gravità nella violenza sessuale di gruppo. La Consulta ha stabilito che la mancanza di questa 'valvola di sicurezza' viola i principi di proporzionalità e rieducazione della pena, impedendo al giudice di adeguare la sanzione al disvalore effettivo del fatto concreto. I giudici potranno ora modulare la pena, attualmente fissata a un minimo di otto anni, qualora la condotta risulti significativamente meno grave rispetto alla fattispecie astratta. Questa decisione rappresenta un passo fondamentale per garantire una maggiore equità e individualizzazione del trattamento sanzionatorio nel sistema penale italiano.
Con la sentenza n. 203/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo il cosiddetto 'decreto Caivano' nella parte in cui vieta la messa alla prova per i minori nei casi di violenza sessuale di minore gravità. Sebbene la Consulta riconosca la discrezionalità del legislatore nel limitare i benefici per reati gravi, ritiene irragionevole escludere i fatti di lieve entità, per i quali il codice prevede già riduzioni di pena significative. La decisione riafferma la preminenza della funzione rieducativa della pena nel sistema penale minorile, che deve assecondare la differente gravità delle condotte. Questo intervento rappresenta un importante limite alla rigidità normativa per favorire il recupero sociale dei minorenni.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203/2025, ha dichiarato parzialmente illegittima la norma del "decreto Caivano" che escludeva automaticamente la messa alla prova per i minori accusati di violenza sessuale di minore gravità. I giudici hanno stabilito che l'automatismo processuale è irragionevole quando non distingue tra fatti di diversa entità, ignorando la funzione preminentemente rieducativa del sistema penale minorile. Pur restando valida l'esclusione per i reati più gravi, la Consulta sottolinea la necessità di allineare il trattamento processuale alla reale offensività della condotta. Questa decisione riafferma la centralità del recupero sociale del minore rispetto a automatismi sanzionatori rigidi.