L’Inps nega l’assegno sociale a un ex detenuto, il Tribunale glielo concede
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palermotoday.it
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Riassunto
Il Tribunale di Palermo ha stabilito che l'Inps non può negare l'assegno sociale a chi ha scontato una condanna definitiva prima dell'entrata in vigore della legge 92 del 2012. Il giudice Dante Martino ha accolto il ricorso di un ex detenuto, ribadendo il principio di irretroattività della legge penale e la funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione. Secondo l'avvocato Raimondo Cammalleri, la burocrazia non può privare un cittadino dei mezzi minimi di sussistenza dopo che ha già pagato il proprio debito con la giustizia. Questa sentenza rappresenta un precedente fondamentale per la tutela della dignità umana e dei diritti previdenziali degli ex detenuti in condizioni di indigenza.
La Corte di Cassazione ha stabilito che il rapporto di lavoro del detenuto deve essere considerato unitario e continuativo, escludendo che i periodi di attesa tra un incarico e l'altro costituiscano interruzioni contrattuali. Poiché il detenuto non ha potere di scelta sulla 'chiamata al lavoro', tali pause sono considerate semplici sospensioni e la prescrizione dei crediti retributivi decorre solo dal termine definitivo del rapporto. L’onere di dimostrare eventuali interruzioni effettive ricade sull’Amministrazione penitenziaria, proteggendo così il diritto del lavoratore a ricevere gli adeguamenti retributivi previsti dalla legge. Questa decisione rappresenta un passo fondamentale per la tutela dei diritti dei lavoratori in stato di detenzione, equiparando maggiormente le loro garanzie a quelle del lavoro ordinario.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 201/2025, ha dichiarato illegittima la riforma del 2024 che limitava il diritto dei detenuti a richiedere periodicamente la liberazione anticipata. La Consulta ha stabilito che il controllo frazionato, effettuato ogni sei mesi, è fondamentale per monitorare e stimolare il percorso rieducativo del condannato, contrariamente alla norma bocciata che prevedeva una valutazione solo verso la fine della pena. Il venir meno di questo riscontro periodico è stato giudicato lesivo del principio di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena sancita dall'articolo 27 della Costituzione. Questa decisione riafferma la centralità del monitoraggio costante e della speranza di reinserimento come pilastri imprescindibili del sistema penale italiano.
La sentenza n. 2192/2026 della Corte di Cassazione riafferma l'importanza dei legami familiari nel trattamento penitenziario, stabilendo che le esigenze di sicurezza non possono annullare il diritto all'affettività, specialmente in presenza di minori. La Suprema Corte ha dichiarato illegittimo il divieto generalizzato di consegnare doni o alimenti ai figli sotto i 12 anni, riconoscendo a questi gesti un valore simbolico fondamentale per preservare la relazione genitore-figlio. Ogni restrizione deve quindi essere proporzionata e motivata da una valutazione concreta del caso specifico, evitando automatismi anche nei regimi di massima sicurezza come il 41-bis. Questa decisione sottolinea la necessità di bilanciare la funzione rieducativa della pena con la tutela dei diritti fondamentali del detenuto.