L’Inps nega l’assegno sociale a un ex detenuto, il Tribunale glielo concede
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palermotoday.it
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Riassunto
Il Tribunale di Palermo ha stabilito che l'Inps non può negare l'assegno sociale a chi ha scontato una condanna definitiva prima dell'entrata in vigore della legge 92 del 2012. Il giudice Dante Martino ha accolto il ricorso di un ex detenuto, ribadendo il principio di irretroattività della legge penale e la funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione. Secondo l'avvocato Raimondo Cammalleri, la burocrazia non può privare un cittadino dei mezzi minimi di sussistenza dopo che ha già pagato il proprio debito con la giustizia. Questa sentenza rappresenta un precedente fondamentale per la tutela della dignità umana e dei diritti previdenziali degli ex detenuti in condizioni di indigenza.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40485/2024, ha stabilito che il diritto al risarcimento per condizioni di detenzione inumane non si estingue con la scarcerazione del richiedente. Il Magistrato di Sorveglianza mantiene la competenza sulla domanda anche dopo la fine della pena e ha l'obbligo di garantire un'udienza in contraddittorio, non potendo rigettare l'istanza con un decreto sbrigativo. Questa decisione sottolinea che la tutela contro trattamenti degradanti deve restare effettiva, indipendentemente dallo stato di libertà attuale del soggetto. Si tratta di un passo fondamentale per assicurare che le violazioni dei diritti umani nelle carceri non restino prive di adeguata riparazione.
L'articolo analizza la sentenza n. 1449/2026 della Cassazione, la quale stabilisce che lo Stato può compensare il risarcimento dovuto a un detenuto per condizioni di detenzione inumane (ex art. 35-ter) con i debiti che quest'ultimo ha verso l'erario per pene pecuniarie non pagate. La Suprema Corte ha chiarito che il credito dello Stato è certo, liquido ed esigibile già al momento della sentenza di condanna irrevocabile, rendendo inoperanti gli ostacoli procedurali precedentemente sollevati dal Tribunale di sorveglianza. Questa decisione conferma un orientamento consolidato che equipara i crediti derivanti da sanzioni penali a normali obbligazioni civili suscettibili di compensazione. Tale provvedimento evidenzia una tensione significativa tra il diritto al ristoro per violazioni dei diritti umani e l'interesse dello Stato al recupero dei crediti sanzionatori.
La Corte di Cassazione ha stabilito che il rapporto di lavoro del detenuto deve essere considerato unitario e continuativo, escludendo che i periodi di attesa tra un incarico e l'altro costituiscano interruzioni contrattuali. Poiché il detenuto non ha potere di scelta sulla 'chiamata al lavoro', tali pause sono considerate semplici sospensioni e la prescrizione dei crediti retributivi decorre solo dal termine definitivo del rapporto. L’onere di dimostrare eventuali interruzioni effettive ricade sull’Amministrazione penitenziaria, proteggendo così il diritto del lavoratore a ricevere gli adeguamenti retributivi previsti dalla legge. Questa decisione rappresenta un passo fondamentale per la tutela dei diritti dei lavoratori in stato di detenzione, equiparando maggiormente le loro garanzie a quelle del lavoro ordinario.