No alla richiesta della parte civile di “correggere” l’assoluzione in declaratoria di prescrizione
Paola Rossi
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Il Sole 24 Ore
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Riassunto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1444/2026, ha stabilito che l'assoluzione per colpa medica prevale sulla prescrizione se adeguatamente motivata, a tutela della parte civile costituita. Il provvedimento chiarisce che non è possibile richiedere la correzione di un errore materiale per contestare il ragionamento probatorio del giudice sulla mancanza del nesso causale. La valutazione della responsabilità medica deve infatti basarsi sul fatto storico e sul quadro clinico concreto del paziente, non limitandosi a una mera analisi statistica. Questa decisione ribadisce la centralità del principio del ragionevole dubbio nei procedimenti giudiziari complessi.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 2/2026, ha stabilito che il giudice penale di appello può decidere sugli effetti civili anche quando dichiara il reato estinto per prescrizione, senza dover rinviare il caso al giudice civile. La Consulta ha chiarito che tale procedura non viola la presunzione di innocenza, distinguendo nettamente la prescrizione dall'improcedibilità per superamento dei termini processuali. In questi casi, il magistrato non si pronuncia sulla colpevolezza penale, ma valuta esclusivamente il pregiudizio risarcibile secondo i principi della responsabilità civile. Questa decisione garantisce una maggiore efficienza e continuità nella tutela delle parti lese all'interno del sistema giudiziario italiano.
Fabrizio Costarella e Cosimo Palumbo
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Il Dubbio
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2648/26, ha stabilito che il procedimento di prevenzione è un rito con garanzie ridotte rispetto al processo penale, poiché la tutela della proprietà è considerata subordinata alla libertà personale. La pronuncia adotta una definizione estremamente restrittiva di "nuova prova" per la revoca della confisca, escludendo elementi preesistenti non valutati e rendendo quasi impossibile correggere eventuali errori giudiziari. Gli autori denunciano come questa impostazione penalizzi anche gli eredi e crei una disparità tra accusa e difesa, privilegiando la stabilità del giudicato rispetto alla verità sostanziale. Questo orientamento segnala una preoccupante degradazione del diritto di difesa e del concetto di "giusto processo" nel sistema di prevenzione italiano.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 202/2025, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 609-octies del Codice Penale nella parte in cui non prevede una riduzione di pena per i casi di minore gravità nella violenza sessuale di gruppo. La Consulta ha stabilito che la mancanza di questa 'valvola di sicurezza' viola i principi di proporzionalità e rieducazione della pena, impedendo al giudice di adeguare la sanzione al disvalore effettivo del fatto concreto. I giudici potranno ora modulare la pena, attualmente fissata a un minimo di otto anni, qualora la condotta risulti significativamente meno grave rispetto alla fattispecie astratta. Questa decisione rappresenta un passo fondamentale per garantire una maggiore equità e individualizzazione del trattamento sanzionatorio nel sistema penale italiano.