Gratuito patrocinio, l’assistenza di un collega non giustifica la compensazione delle spese

Riassunto

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1470 del 2026, ha chiarito che il difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto al rimborso delle spese di lite se vince l'opposizione contro la liquidazione dei suoi compensi. I giudici hanno stabilito che l'utilizzo di un collega per la rappresentanza legale, pur potendo l'avvocato stare in giudizio personalmente, non giustifica la compensazione delle spese a carico della Pubblica Amministrazione soccombente. Il principio ribadito è che il legale agisce per tutelare un proprio diritto soggettivo patrimoniale, soggetto alle ordinarie regole sulla responsabilità delle parti per le spese processuali. Questo orientamento rappresenta una tutela fondamentale per i professionisti che devono ricorrere al giudice per ottenere il corretto pagamento delle prestazioni rese con il patrocinio gratuito.

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