Gratuito patrocinio, l’assistenza di un collega non giustifica la compensazione delle spese
Francesco Machina Grifeo
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Il Sole 24 Ore
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Riassunto
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1470 del 2026, ha chiarito che il difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto al rimborso delle spese di lite se vince l'opposizione contro la liquidazione dei suoi compensi. I giudici hanno stabilito che l'utilizzo di un collega per la rappresentanza legale, pur potendo l'avvocato stare in giudizio personalmente, non giustifica la compensazione delle spese a carico della Pubblica Amministrazione soccombente. Il principio ribadito è che il legale agisce per tutelare un proprio diritto soggettivo patrimoniale, soggetto alle ordinarie regole sulla responsabilità delle parti per le spese processuali. Questo orientamento rappresenta una tutela fondamentale per i professionisti che devono ricorrere al giudice per ottenere il corretto pagamento delle prestazioni rese con il patrocinio gratuito.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 2/2026, ha stabilito che il giudice penale di appello può decidere sugli effetti civili anche quando dichiara il reato estinto per prescrizione, senza dover rinviare il caso al giudice civile. La Consulta ha chiarito che tale procedura non viola la presunzione di innocenza, distinguendo nettamente la prescrizione dall'improcedibilità per superamento dei termini processuali. In questi casi, il magistrato non si pronuncia sulla colpevolezza penale, ma valuta esclusivamente il pregiudizio risarcibile secondo i principi della responsabilità civile. Questa decisione garantisce una maggiore efficienza e continuità nella tutela delle parti lese all'interno del sistema giudiziario italiano.
Fabrizio Costarella e Cosimo Palumbo
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Il Dubbio
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2648/26, ha stabilito che il procedimento di prevenzione è un rito con garanzie ridotte rispetto al processo penale, poiché la tutela della proprietà è considerata subordinata alla libertà personale. La pronuncia adotta una definizione estremamente restrittiva di "nuova prova" per la revoca della confisca, escludendo elementi preesistenti non valutati e rendendo quasi impossibile correggere eventuali errori giudiziari. Gli autori denunciano come questa impostazione penalizzi anche gli eredi e crei una disparità tra accusa e difesa, privilegiando la stabilità del giudicato rispetto alla verità sostanziale. Questo orientamento segnala una preoccupante degradazione del diritto di difesa e del concetto di "giusto processo" nel sistema di prevenzione italiano.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1444/2026, ha stabilito che l'assoluzione per colpa medica prevale sulla prescrizione se adeguatamente motivata, a tutela della parte civile costituita. Il provvedimento chiarisce che non è possibile richiedere la correzione di un errore materiale per contestare il ragionamento probatorio del giudice sulla mancanza del nesso causale. La valutazione della responsabilità medica deve infatti basarsi sul fatto storico e sul quadro clinico concreto del paziente, non limitandosi a una mera analisi statistica. Questa decisione ribadisce la centralità del principio del ragionevole dubbio nei procedimenti giudiziari complessi.