Perché voterò no alla riforma della Giustizia, anche se sono favorevole alla separazione delle carriere

Riassunto

L’articolo analizza l’imminente referendum costituzionale previsto per la primavera del 2026, riguardante la riforma dell’ordinamento giurisdizionale e l’istituzione della Corte disciplinare. Poiché la legge è stata approvata a maggioranza assoluta ma non dei due terzi, il voto popolare sarà decisivo e, a differenza dei referendum abrogativi, non richiederà un quorum minimo di partecipazione. Mentre il centro-destra promuove la conferma della riforma, il centro-sinistra appare orientato verso il 'No', nonostante alcune defezioni interne. Questo appuntamento elettorale rappresenta un momento di fondamentale importanza per l'equilibrio tra i poteri dello Stato e il futuro della magistratura italiana.

di Marco Boato
L’Unità, 18 gennaio 2026
Nella prossima primavera del 2026, forse il 22-23 marzo, come finora deciso, o forse oltre (essendo state raggiunte le 500.000 firme anche per la richiesta di iniziativa popolare) si celebrerà il referendum sulla riforma costituzionale introdotta con la legge intitolata “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Come prevede l’art.138 della Costituzione, la legge costituzionale ha dovuto essere approvata in duplice lettura dalla Camera e dal Senato, ottenendo obbligatoriamente la maggioranza assoluta dei componenti (non dei soli votanti) nella seconda votazione di ciascun ramo del Parlamento. Questo è avvenuto il 18 settembre 2025 alla Camera e poi il 30 ottobre 2025 al Senato.
Il ricorso al referendum, oppositivo o confermativo - Non essendo stata raggiunta tuttavia la maggioranza dei due terzi dei componenti (nel qual caso il ricorso al referendum sarebbe stato precluso), l’art.138 prevede la possibilità di referendum, a seconda delle intenzioni dei promotori, “oppositivo” oppure “confermativo”. Ed è in effetti quanto hanno subito richiesto, ovviamente con intenzioni opposte, sia i parlamentari del centro-sinistra sia quelli del centro-destra (almeno un quinto dei membri di una Camera), dovendosi tuttavia attendere la scadenza dei tre mesi dalla pubblicazione della legge nella “Gazzetta Ufficiale”, quindi fino al 30 gennaio 2026, perché possono chiedere il referendum costituzionale anche cinquecentomila elettori/elettrici o cinque consigli regionali (cosa che sta avvenendo per quanto riguarda la richiesta di iniziativa popolare).
Un referendum costituzionale senza quorum di validità - Con alcune significative eccezioni personali, che pure sono state annunciate a favore del “Sì” in una iniziativa pubblica di “Libertà Eguale” il 12 gennaio a Firenze, tra le forze del centro-sinistra prevale largamente un orientamento a favore del “No” nel prossimo pronunciamento popolare nel referendum, per il quale - a differenza dei referendum abrogativi previsti dall’art.75 della Costituzione, per la cui validità è necessaria la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, pena la non validità del referendum - non è previsto invece alcun “quorum” di validità: prevale chi ha ottenuto un maggior numero di “Sì” ovvero di “No”, qualunque sia la partecipazione popolare. Nei quattro referendum costituzionali precedenti, in due casi sono prevalsi i “Sì” (riforma del Titolo Quinto della Costituzione in materia di competenze regionali e riduzione del numero dei parlamentari) e in altri due casi sono prevalsi i “No” (riforme della Seconda Parte della Costituzione, promosse rispettivamente prima dal Governo Berlusconi e poi dal Governo Renzi).
Nella prossima primavera del 2026, forse il 22-23 marzo, come finora deciso, o forse oltre (essendo state raggiunte le 500.000 firme anche per la richiesta di iniziativa popolare) si celebrerà il referendum sulla riforma costituzionale introdotta con la legge intitolata “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Come prevede l’art.138 della Costituzione, la legge costituzionale ha dovuto essere approvata in duplice lettura dalla Camera e dal Senato, ottenendo obbligatoriamente la maggioranza assoluta dei componenti (non dei soli votanti) nella seconda votazione di ciascun ramo del Parlamento. Questo è avvenuto il 18 settembre 2025 alla Camera e poi il 30 ottobre 2025 al Senato.
Il ricorso al referendum, oppositivo o confermativo - Non essendo stata raggiunta tuttavia la maggioranza dei due terzi dei componenti (nel qual caso il ricorso al referendum sarebbe stato precluso), l’art.138 prevede la possibilità di referendum, a seconda delle intenzioni dei promotori, “oppositivo” oppure “confermativo”. Ed è in effetti quanto hanno subito richiesto, ovviamente con intenzioni opposte, sia i parlamentari del centro-sinistra sia quelli del centro-destra (almeno un quinto dei membri di una Camera), dovendosi tuttavia attendere la scadenza dei tre mesi dalla pubblicazione della legge nella “Gazzetta Ufficiale”, quindi fino al 30 gennaio 2026, perché possono chiedere il referendum costituzionale anche cinquecentomila elettori/elettrici o cinque consigli regionali (cosa che sta avvenendo per quanto riguarda la richiesta di iniziativa popolare).
Un referendum costituzionale senza quorum di validità - Con alcune significative eccezioni personali, che pure sono state annunciate a favore del “Sì” in una iniziativa pubblica di “Libertà Eguale” il 12 gennaio a Firenze, tra le forze del centro-sinistra prevale largamente un orientamento a favore del “No” nel prossimo pronunciamento popolare nel referendum, per il quale - a differenza dei referendum abrogativi previsti dall’art.75 della Costituzione, per la cui validità è necessaria la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto, pena la non validità del referendum - non è previsto invece alcun “quorum” di validità: prevale chi ha ottenuto un maggior numero di “Sì” ovvero di “No”, qualunque sia la partecipazione popolare. Nei quattro referendum costituzionali precedenti, in due casi sono prevalsi i “Sì” (riforma del Titolo Quinto della Costituzione in materia di competenze regionali e riduzione del numero dei parlamentari) e in altri due casi sono prevalsi i “No” (riforme della Seconda Parte della Costituzione, promosse rispettivamente prima dal Governo Berlusconi e poi dal Governo Renzi).
Cosa si intende per “separazione delle carriere” - Personalmente sono favorevole a sostenere il “No”, nonostante io sia sempre stato, nell’arco ormai di decenni, favorevole in linea di principio alla separazione delle carriere, ma essendo invece contrario al merito e al metodo con cui è stata approvata la riforma costituzionale sottoposta ora a referendum. Per i non addetti ai lavori, va spiegato che per “separazione delle carriere” si intende la netta separazione tra i magistrati giudicanti (questi soltanto hanno il titolo di “giudici”, anche se troppo spesso, sbagliando, si parla di “giudici” anche in riferimento ai pubblici ministeri) e i magistrati inquirenti (appunto i pubblici ministeri, che non hanno titolo per “giudicare”, ma nel processo penale rappresentano l’accusa).
Come i più anziani tra i lettori/lettrici forse ricordano, all’epoca della “Bicamerale D’Alema” del 1997-98, io ero stato nominato relatore sul complesso tema del “sistema delle garanzie”, che riguardava la riforma dell’insieme di tutti gli istituti costituzionali di garanzia: Magistratura, Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Autorità indipendenti. Nella mia proposta di riforma, approvata dalla Commissione bicamerale quasi all’unanimità (contraria all’epoca solo Rifondazione comunista), non erano previsti due distinti Consigli superiori della magistratura (CSM) per giudici e pubblici ministeri, ma due distinte sezioni di un unico CSM, con la previsione anche di una Corte di Giustizia in materia disciplinare.
La necessità di confronto e collaborazione in materia di riforme costituzionali - Molti sanno che la “Bicamerale D’Alema”, nella primavera 1998, interruppe traumaticamente i propri lavori quando il centro-destra si sottrasse, per il pronunciamento del loro leader Silvio Berlusconi, al proseguimento del processo di riforma. Ma, in precedenza, il mio sforzo in qualità di relatore fu sempre quello di cercare il confronto e la positiva collaborazione, sul terreno della riforma costituzionale, tra l’allora maggioranza di centro-sinistra/l’Ulivo e il centro-destra, che all’epoca era all’opposizione. Questo era il significato delle numerose “bozze Boato” che si susseguirono (spesso richiamate in Parlamento anche nel dibattito recente), proprio per cercare la più ampia convergenza tra gli opposti schieramenti, ritenendo che in materia costituzionale non dovesse mai prevalere in modo unilaterale la posizione della maggioranza “pro tempore”, certamente legittimata a governare, ma non a imporre cambiamenti costituzionali in modo divisivo e unilaterale.
La riforma condivisa dell’art.111 della Costituzione sul “giusto processo” - Va d’altra parte ricordato che, dopo la conclusione forzata della “Bicamerale D’Alema”, ricorrendo alle procedure ordinarie previste dall’art. 138, sul piano parlamentare venne rapidamente approvata, a larghissima maggioranza (ben oltre i due terzi dei componenti delle Camere), la riforma dell’art. 111, introducendo la costituzionalizzazione dei “princìpi del giusto processo”, riprendendo esplicitamente, ed anche implementando (in materia di formazione della prova solo nel contradditorio, superando posizioni precedenti negative della Corte costituzionale), le proposte che avevo elaborato in precedenza come relatore e che erano state largamente condivise. Il secondo comma del nuovo art. 111, attualmente in vigore fin dal 1999, infatti recita: “Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”. Questo è il principale fondamento costituzionale della possibile separazione delle carriere tra “giudice terzo e imparziale” e il pubblico ministero, che rappresenta l’accusa “in condizione di parità” rispetto alla difesa.
Criticità: due CSM separati e la scelta per “sorteggio” dei componenti - Tuttavia la riforma costituzionale, che sarà ora sottoposta a referendum, prevede alcune forti criticità sia per quanto riguarda i due separati CSM, sia soprattutto per l’introduzione del “sorteggio” come metodo di individuazione dei relativi componenti, tanto per i magistrati quanto per la componente “laica” (oltre a tutto, in forma diversa). Inoltre rispetto alla importante riforma dell’art. 111, introdotta con larghissima convergenza nel 1999, va ricordato che, di fatto, una sostanziale anche se non esclusiva “separazione delle carriere” è stata poi realizzata con la più recente “riforma Cartabia” del 2022, che ha previsto la possibilità di un