No al trattenimento nei Cpr in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza
Patrizia Maciocchi
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Il Sole 24 Ore
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Riassunto
La Corte di Cassazione, con la sentenza 1039/2026, ha stabilito che l'espulsione e il trattenimento nei CPR sono bloccati per gli immigrati condannati a pene inferiori ai quattro anni in attesa di decisioni sulle misure alternative. La pronuncia chiarisce che il nulla osta all'espulsione non è applicabile nella fase di esecuzione penale, tutelando così il diritto dello straniero a un percorso rieducativo. Questa decisione ha un impatto significativo sui circa 90.000 'liberi sospesi' in Italia, che spesso attendono anni per il verdetto del Tribunale di sorveglianza. Il provvedimento evidenzia una complessa interazione tra le esigenze di sicurezza e la garanzia dei diritti costituzionali dei detenuti.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1049 del 2026, ha stabilito che il ricorso straordinario per errore di fatto è uno strumento riservato esclusivamente ai condannati in sede penale e non si applica ai soggetti sottoposti a misure amministrative. Il caso riguardava un cittadino straniero che contestava il trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr), ma la Corte ha ribadito che tale misura non accerta una responsabilità penale. I giudici hanno chiarito che, nonostante l'incidenza sulla libertà personale, il trattenimento resta estraneo alla nozione di condanna, rendendo inammissibile l'impugnazione straordinaria. Questa decisione evidenzia la netta distinzione procedurale tra sanzioni detentive e provvedimenti amministrativi di pubblica sicurezza.
L'autore analizza la sentenza n. 201 del 2025 della Corte Costituzionale, che ha ripristinato il dovere del magistrato di sorveglianza di valutare le istanze di liberazione anticipata, eliminando i vincoli di inammissibilità introdotti dal recente Decreto Legge 92/2024. La Consulta ha ribadito che la liberazione anticipata non è un semplice premio, ma uno strumento fondamentale per la rieducazione e il reinserimento sociale del detenuto, in linea con i principi di uguaglianza della Costituzione. La decisione sottolinea come lo Stato debba garantire valutazioni periodiche del percorso detentivo per incentivare il cambiamento positivo del condannato. Questa pronuncia riafferma con forza la funzione rieducativa della pena contro le tendenze puramente punitive della legislazione attuale.
L'articolo analizza la recente scarcerazione di Danilo Coppola, evidenziando come le sue gravi condizioni di salute rendessero la detenzione a San Vittore un trattamento inumano e incompatibile con la finalità rieducativa della pena. L'autore cita l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha riconosciuto come il carcere non debba trasformarsi in una forma di tortura fisica o vendetta di Stato. Attraverso questo caso, viene denunciato il degrado sistemico e il sovraffollamento delle carceri italiane, dove molti altri detenuti vivono in condizioni simili di sofferenza gratuita. Questo evidenzia la necessità critica di una riforma profonda del sistema penale per allinearlo ai principi costituzionali di umanità e dignità.