Il ritorno alla logica del delitto d’onore
Riassunto
L'autrice commenta un'ordinanza del tribunale di Imperia che ha declassato l'accusa di tentato femminicidio a tentato omicidio per un uomo che ha aggredito la moglie. Secondo il giudice, il fatto che la donna si prostituisse escluderebbe il movente di odio o controllo di genere previsto dalla nuova legge 181/2025, spostando la colpa sulla condotta della vittima. Soffici critica aspramente questa decisione, vedendovi un ritorno alla mentalità arcaica del delitto d'onore e una pericolosa colpevolizzazione della donna. Questa vicenda evidenzia il rischio di una regressione giuridica e culturale che potrebbe minare i progressi fatti nella tutela contro la violenza di genere.
La Stampa, 13 gennaio 2026
Voleva ammazzare la moglie a colpi di forbice e coltello, ma per un giudice di Imperia non è tentato femminicidio perché lei si prostituiva. Questa, riassunta in maniera brutale, la morale (come altro definirla?) di un’ordinanza che fa già discutere. La vicenda di cronaca appare abbastanza lineare: un uomo di 65 anni tenta di ammazzare la moglie brasiliana di 44 anni, che per sfuggire alla violenza si getta dal balcone. Accade a Ventimiglia l’8 gennaio. L’uomo è arrestato, ma l’accusa di tentato femminicidio contestata dal pubblico ministero (pena massima l’ergastolo) viene derubricata a tentato omicidio, perché secondo il gip non ci sono le condizioni del femminicidio.
Scrive il gip di avere applicato la legge tanto discussa appena entrata in vigore (la 181 del 2 dicembre 2025). Che prevede l’aggravante del femminicidio quando il fatto è commesso come “atto di odio, o di discriminazione, o di prevaricazione”, o come “atto di controllo, o possesso o dominio in quanto donna”, o “in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali”.
Niente di tutto ciò, secondo il gip di Imperia, perché il fatto che l’uomo avesse scoperto - a quanto ha riferito alla polizia - che la moglie si prostituiva sposterebbe il fuoco della questione sull’attività della moglie più che sulle responsabilità degli atti del marito. Secondo il giudice quindi il marito non avrebbe agito per odio discriminatorio o per volontà di controllo, ma per aver scoperto che la moglie si prostituiva. Insomma, ha provato ad ammazzarla, ma qualche motivo ce l’aveva. A leggere l’ordinanza sembra di fare una capriola indietro nel tempo.
Riporto testualmente: “Appare dubbio che l’esercizio della prostituzione da parte della vittima costituisca espressione di una libertà individuale, tenuto conto che, in costanza del rapporto matrimoniale, i coniugi sono tenuti ad obblighi di rispetto e fedeltà reciproci”.
Eccoci qui, si torna a una forma blanda di delitto d’onore, se pur non codificato. Una piroetta indietro nel tempo, a quel famigerato 1981 - quarantacinque anni fa - quando fu abolito il delitto d’onore, che prevedeva una pena limitata (da tre a sette anni) se uno uccideva la moglie, la sorella o la figlia “nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onore suo e della famiglia”. (Comunque se era la moglie ad uccidere il marito, era previsto l’ergastolo). E siamo ancora alla criminalizzazione della vittima, altra vituperata pratica che pensavamo di aver archiviato nei meandri più bui del patriarcato.
O ancora allo stupro come “delitto contro la morale pubblica” e non contro la persona, l’abominevole articolo del Codice Rocco che fu abrogato nel 1996 e di cui tra un mese (era il 15 febbraio) si festeggia il trentennale. Sì, solo trent’anni fa. Morale, onore, ira provocata: le parole arrivano dal passato. Si potrebbe anche aggiungere: Beh, lei se l’è andata a cercare. Lui, poveraccio, qualche motivo ce l’aveva. Sono tutte suggestioni evocate da un’ordinanza che calibra le parole ma non la sostanza dell’atto. Provare a uccidere la moglie dovrebbe essere un atto così chiaro da non dover ricorrere a cavilli da Don Abbondio. Che la moglie si prostituisca o che non sia fedele, insomma, non dovrebbe entrarci niente.