Per la prima volta la Cassazione sanziona il ricorso troppo lungo

Riassunto

Per la prima volta, la Corte di Cassazione ha applicato il decreto 110/2023 sanzionando con l'aumento delle spese processuali un ricorso giudicato eccessivamente lungo e prolisso. La decisione si basa sul principio di chiarezza e sinteticità introdotto dalla riforma Cartabia, che fissa limiti dimensionali precisi per gli atti giudiziari, solitamente non superiori alle 40 pagine. Nel caso specifico, un atto di 120 pagine è stato ritenuto una violazione del dovere di leale collaborazione, portando la liquidazione delle spese ai valori massimi previsti dai parametri forensi. Questo provvedimento segna un precedente importante per l'efficienza del processo civile, richiamando i professionisti a una maggiore essenzialità espositiva.

di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 16 gennaio 2026
Applicato il decreto 110/2023 che declina i limiti massimi degli atti giudiziari. Spese di giudizio aumentate sino al limite massimo previsto dai parametri. Spese aumentate per la violazione dei limiti di lunghezza del ricorso. Per la prima volta la Cassazione applica il decreto ministeriale 110 del 2023 e “sanziona”, con il valore massimo dello scaglio di riferimento, la parte che ha presentato un ricorso di 120 pagine e 200.000 caratteri, ben oltre quanto previsto dal decreto che ha dato attuazione al nuovo, perché modificato dalla riforma Cartabia, articolo 121 del Codice di procedura civile secondo il quale “tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”.
L’ordinanza 802 della Prima sezione civile ricorda che il decreto 110/23 declina la lunghezza massima dell’atto introduttivo del giudizio, compreso quello di Cassazione, prevedendo un format che non supera il limite di 80.000 caratteri, corrispondenti a circa 40 pagine nel formato predeterminato (caratteri di 12 punti, interlinea 1,5, margino orizzontali di 2,5 cm), spazi esclusi, escludendo dal calcolo le parti iniziali, compresa la sintesi dei motivi, le conclusioni e le parti dell’atto a queste successive. Possibile la deroga, ma il difensore ne deve spiegare le ragioni. Il decreto si occupa dei limiti degli atti giudiziari redatti dagli avvocati, ma, successivamente, con le misure correttive della riforma del Codice di procedura civile, la scansione è stata poi estesa anche ai magistrati. Almeno come principio, senza però arrivare a una puntuale declinazione, caso per caso, e non introducendo misure sanzionatorie in caso di mancato rispetto.
La violazione dei limiti di dimensione si traduce in una trasgressione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, principio applicabile al ricorso in Cassazione, e che, in linea generale, ha come conseguenza l’inammissibilità del ricorso quando l’esito è un’esposizione oscura o carente dei fatti di causa o la non comprensibilità delle contestazioni mosse alla pronuncia oggetto dell’impugnazione.
Tuttavia, chiarisce ancora l’ordinanza, la sola violazione dei limiti di dimensione ha come effetto l’aumento delle spese processuali. Il decreto del 2023 non indica però i parametri di liquidazione in questo caso e, osserva ancora la Cassazione, il riferimento deve essere alla disciplina dei parametri forensi (decreto ministeriale 55 del 2014, modificato da ultimo con il decreto 147 del 2022).
L’ordinanza allora valorizza il mancato, e di molto, rispetto dei limiti complessivi (120 pagine), come pure di quelli (30 pagine) stabiliti per l’esposizione introduttiva, senza peraltro neppure indicare eventuali motivi alla base dello scostamento e a fronte di un ricorso comunque giudicato inammissibile: “per tali motivi, si reputa opportuno liquidare le spese ai valori massimi dei parametri in relazione al valore di causa dichiarato, attesa l’inutilità e prolissità delle difese del ricorrente, in violazione del principio di leale collaborazione processuale”.