Se si licenzia un detenuto, il ticket non è sempre dovuto

Riassunto

L'INPS, con la circolare n. 59 del 20 maggio 2026, ha chiarito che i datori di lavoro sono esentati dal pagamento del ticket di licenziamento per i detenuti quando il rapporto cessa per cause esterne e indipendenti dalla loro volontà. Esempi tipici includono la revoca del permesso di lavoro esterno o il trasferimento del lavoratore in un altro istituto penitenziario, casi in cui non si applica la logica di disincentivo ai licenziamenti datoriali. L'esenzione non è automatica e richiede una verifica concreta delle motivazioni, supportata dall'introduzione di nuovi codici specifici nel flusso Uniemens. Questo chiarimento rappresenta un passo importante per non penalizzare le imprese che scelgono di investire nel reinserimento lavorativo dei detenuti.

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