Corte Costituzionale, sentenze e vincoli per il legislatore

Riassunto

L'articolo analizza la sentenza n. 204 del 2025 della Corte costituzionale, che ha sostanzialmente validato la legge della Regione Toscana sul suicidio medicalmente assistito. L'autore critica l'operato della Consulta, sostenendo che i giudici stiano di fatto sostituendo il Parlamento nel definire le norme sul fine vita all'interno del servizio sanitario pubblico. Nonostante la censura di alcuni aspetti formali, l'impalcatura della legge regionale resta in piedi, vincolando il legislatore nazionale a seguire i criteri già stabiliti dalla Corte. Questa situazione evidenzia una problematica tensione tra il potere giudiziario e l'autonomia legislativa su temi eticamente sensibili.

di Paolo Becchi
Il Sole 24 Ore, 20 gennaio 2026
La sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2025 sulla legge della Regione Toscana, con la quale si disciplina il suicidio medicalmente assistito, è un vero capolavoro al contrario. Del resto, i “custodi della Costituzione” hanno ben poco da custodire su questi temi: cosa volete che i Padri costituenti potessero immaginarsi di tematiche attuali come la fecondazione medicalmente assistita o il suicidio medicalmente assistito? E allora ecco che i giudici delle leggi, hanno deciso loro di fare leggi o di smontare quelle esistenti, come nel caso della fecondazione assistita, dove il legislatore la legge l’aveva fatta e, sentenza dopo sentenza, i giudici ne hanno fatto un’altra.
Nel caso del suicidio medicalmente assistito le cose sono andate un po’ diversamente. Come è noto, una legge sul fine vita il legislatore l’aveva fatta (la legge n. 219 del 2017), ma non aveva voluto superare una certa soglia (la sedazione terminale profonda e continua). Di fronte ad alcuni casi concreti sottoposti alla Corte costituzionale, i giudici hanno deciso che quella legge non bastava più. E, considerato, che il legislatore sembrava piuttosto riottoso a farne una nuova, la Corte ci ha pensato con due sentenze a fare la legge sul suicidio medicalmente assistito.
Certo, esagero e sono consapevole di espormi alle critiche accademiche: è pur vero, infatti, che nella sentenza c’è scritto che la Corte non vuole sostituirsi al Parlamento, che la legge la deve fare il Parlamento, e, in effetti, a questo punto il Parlamento la legge la dovrà fare per forza. Ma che cosa potrà fare il Parlamento? Avrà il coraggio di fare una legge diversa dai criteri che già la Corte di fatto ha stabilito, e ora confermato con questa sentenza? Il legislatore sino ad oggi tentennava e non pareva disposto ad accettare in tutto per tutto l’idea che morire sia un diritto come quello di curarsi e che gli ospedali dovrebbero attrezzarsi anche a fornire questo servizio. Perché questo è il suicidio medicalmente assistito come lo vuole la Corte.
Ci ha pensato la Regione Toscana a mettere in difficoltà il legislatore nazionale facendo la sua legge, estremizzando in certi casi quanto stabilito dalla Corte costituzionale, ma in larga misura rispettando i criteri stabiliti dalla Corte nelle due precedenti sentenze. Al governo non restava altro che impugnare questa legge di fronte alla Corte costituzionale, sperando che i nuovi quattro giudici eletti dalla maggioranza dimostrassero un po’ di coraggio e facessero saltare l’intera legge regionale, lasciando quindi al Parlamento la possibilità di intervenire direttamente. Le cose sono andate diversamente. Del resto, come poteva la Corte dar torto alla Regione Toscana che di fatto non faceva altro che riprendere i criteri stabiliti della stessa Corte?
Ma non poteva neppure legittimare integralmente quella legge perché in questo sarebbe a tutti risultato chiaro che ormai sono i giudici che fanno le leggi e questo per decenza è meglio che non appaia così chiaro ai cittadini che ancora vanno a votare. Ed ecco il “miracolo” della sentenza attuale (forse è un po’ troppo parlare di miracoli perché la Corte non ha trasformato l’acqua in vino ma si è limitata a far rientrare dalla finestra quello che poco prima aveva fatto uscire dalla porta). Prima, infatti, ritiene incostituzionale l’articolo 2 fondamentale della legge, quello in cui sono esplicitamente richiamate le sentenze della Corte costituzionale (e questo perché in caso contrario le Regioni potrebbero appropriarsi di principi che incidono su profili riservati allo Stato), poi di fatto riconosce che la Regione possa legittimamente intervenire in quell’ambito di competenza concorrente che riguarda la tutela della salute e tutto sommato ammette che lo ha fatto correttamente, vale a dire in modo conforme alle decisioni della Corte.
Dove la legge regionale si è spinta oltre viene ovviamente censurata. Si tratta di aspetti non marginali ma, ed è decisivo, l’impalcatura della legge regionale resta in piedi. Chi vuole potrà continuare ad essere assistito nel suicidio dai medici negli ospedali toscani e a questo punto non ci sarà più bisogno di andare a pagamento a Zurigo, basterà andare in qualche ospedale toscano, tutto ovviamente gratuito e a carico del servizio sanitario.
A questo punto ad essere nelle canne è il legislatore. Ha infatti le mani legate. Fare una legge che non rispetti i criteri della Corte? Certo, potrebbe ancora farlo, è anzi “in astratto” libero di farlo (l’espressione “in astratto” si trova nella sentenza della Corte), ma dopo questa sentenza, che di fatto conferma l’impianto della legge regionale toscana, appare molto difficile per il legislatore proporre un modello alternativo di suicidio assistito che non passi, come ad esempio nel modello svizzero, dal servizio sanitario pubblico, perché probabilmente incorrerebbe nel giudizio negativo della Corte.