Estradizione: non c’è obbligo di tradurre la requisitoria del Procuratore
Riassunto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14575/2026, ha stabilito che nei procedimenti di estradizione la requisitoria del Procuratore generale non deve essere necessariamente tradotta in lingua straniera. Il caso riguardava un cittadino cinese accusato dagli USA di pirateria informatica contro università impegnate nella ricerca sui vaccini Covid-19, il quale lamentava la mancata traduzione di atti processuali chiave. I giudici hanno chiarito che tale documento non rientra tra gli atti essenziali obbligatori se l'imputato è già stato informato delle accuse tramite altri provvedimenti precedentemente tradotti. Questa decisione definisce con maggiore precisione i confini del diritto all'assistenza linguistica, evitando un eccessivo appesantimento formale delle procedure di cooperazione internazionale.