Maltrattamenti in famiglia, il presupposto della convivenza non coincide con la coabitazione
Riassunto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10255/2026, ha stabilito che il reato di maltrattamenti in famiglia sussiste anche senza coabitazione, purché vi sia un rapporto affettivo stabile. La decisione chiarisce che la "convivenza" deve essere intesa come una condivisione di vita basata su intimità e progettualità comune, superando il concetto puramente formale di condivisione dell'abitazione. Questo orientamento amplia la protezione delle vittime, focalizzandosi sulla natura sostanziale del legame e sulla reciproca affidabilità morale tra i partner. Tale interpretazione rappresenta un passo significativo verso una tutela più efficace e aderente alla realtà delle relazioni contemporanee nel sistema penale italiano.