Bis in idem, il giudice dell’esecuzione che ha deciso sulla revoca non partecipa al rinvio
Riassunto
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27/2026, ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 34 e 623 del Codice di Procedura Penale in merito all'incompatibilità del giudice nel giudizio di rinvio. La Consulta ha stabilito che un magistrato che ha già valutato la sussistenza del 'bis in idem' in sede esecutiva non può partecipare al successivo giudizio dopo l'annullamento della Cassazione. Secondo la Corte, tale valutazione non è una mera formalità ma un atto di cognizione che richiede imparzialità per rispettare il principio del giusto processo sancito dalla Costituzione. Questa decisione evidenzia la necessità di garantire una terzietà assoluta del giudice per tutelare i diritti fondamentali dei cittadini nel sistema penale.