“Ddl Stupri, il ‘dissenso’ stravolge l’orientamento della Cassazione”
Riassunto
L'articolo riporta le critiche dell'associazione D.i.Re. alla proposta della senatrice Giulia Bongiorno sul ddl Violenza sessuale, che introduce una nuova fattispecie di reato basata sul 'dissenso' anziché sul 'consenso'. Secondo l'avvocata Elena Biaggioni, questo rappresenta un arretramento rispetto alla Convenzione di Istanbul e alla giurisprudenza attuale, che è già allineata al modello del consenso libero. Il rischio è una vittimizzazione secondaria, in cui il processo si concentra sulla prova del 'no' della vittima anziché sull'azione dell'aggressore. Questa situazione evidenzia la necessità di un profondo cambiamento culturale piuttosto che di un mero inasprimento delle pene.
Il Manifesto, 24 gennaio 2026
“La proposta della Lega è un arretramento sull’attuale orientamento giurisprudenziale, già basato sul “consenso libero e attuale” della Convenzione di Istanbul”. L’associazione D.i.Re. (Donne in rete contro la violenza) è stata tra le prime ad alzare la voce contro la proposta di riformulazione del ddl Violenza sessuale avanzata dalla senatrice leghista Giulia Bongiorno, relatrice del provvedimento, che aggiunge una nuova fattispecie di reato nell’articolo 609-bis c.p.. Oltre all’attuale formulazione dello stupro, quella commessa mediante violenza, minaccia o abuso di autorità, e punita con il carcere dai 6 ai 12 anni - che rimane -, la proposta prevede un nuovo reato, considerato meno grave, che si configura sulla volontà contraria all’atto sessuale. In sostanza, che guarda al “dissenso” anziché al “consenso”, contemplato invece nel testo approvato all’unanimità alla Camera, in prima lettura. Ne parliamo con l’avvocata della Rete D.i.Re.
Avvocata Elena Biaggioni, cosa pensa della proposta della senatrice Bongiorno?
Tutto il male possibile, perché è un arretramento rispetto all’attuale orientamento giurisprudenziale. Attualmente infatti tutta la giurisprudenza della Cassazione - senza alcun contrasto interpretativo - è già perfettamente allineata con le disposizioni della Convenzione di Istanbul sul modello del “consenso libero e attuale”. Lo stesso rapporto del Grevio (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence, organo del Consiglio d’Europa, ndr) pubblicato a dicembre, lo dice chiaramente quando parla dell’Italia. Ora, nei processi, questo orientamento è legge, di fatto. Cambiando invece il 609-bis del codice penale, necessariamente si dovrà creare una nuova interpretazione giurisprudenziale. Che sarà per forza diversa, in quanto la Cassazione dovrà sostituire al “consenso” il concetto del “dissenso”.
Secondo Bongiorno, nella sua proposta conta la volontà della donna. Tanto è vero, dice l’avvocata leghista, che è stato introdotto anche il reato di “freezing” che si compie quando la vittima non manifesta la propria volontà in quanto bloccata dalla paura. Assicura la senatrice che in questo caso si presume automaticamente il dissenso. Come a dire: consenso o dissenso, sempre di volontà della donna, si parla. Non è così?
No. Se si parla di “volontà” e non di “consenso”, significa che per provare il reato devo provare la volontà contraria. Faccio un esempio: casa nostra. Affinché si configuri il reato di una persona che si introduce in casa - sia con la violenza, con l’effrazione, con l’inganno o solo perché la porta è aperta - non si cerca di capire se io, padrone di casa, ho detto esplicitamente “no”. Di base, a casa mia non può entrare nessuno a meno che non abbia suonato il campanello, chiesto permesso e io lo abbia invitato ad entrare espressamente. È tutta un’altra cosa, soprattutto nella fase delle indagini e del processo. C’è un’enorme differenza tra raccogliere le prove sull’intrusione o raccogliere le prove del mio “no”.
Per questo qualcuno temeva, nel primo testo del ddl, l’inversione dell’onere della prova. È sbagliato?
È una mistificazione bella e buona: la parola della donna o della vittima, in questo tipo di reati, ha valore ma non è l’unica prova. Si valutano tutta una serie di circostanze di contorno. Non è l’imputato che deve provare di aver chiesto permesso, è il Pubblico ministero che deve raccogliere le prove.
Mentre così c’è il rischio di una vittimizzazione secondaria?
Sì, il focus è su quel dire “no” invece che sull’azione di chi ha commesso il fatto. E questo rischia tra l’altro di aprire tutta una serie di alibi, tipo “non ho capito”, “il no non era abbastanza forte” o “abbastanza chiaro”, ecc.
Lei dunque non aveva alcun dubbio sulla formulazione del reato basata sul “consenso libero e attuale”?
Non ne sentivo una grande esigenza ma se si fosse riusciti a scrivere la fattispecie secondo la Convenzione di Istanbul ne sarei stata contenta. D’altronde in molti Paesi europei è così: Spagna, Francia, Svezia, Belgio, Finlandia, Grecia, Croazia, Irlanda, Lussemburgo e molti altri. Non capisco tutto l’allarme suscitato dal testo licenziato alla Camera: se quella formulazione avesse intasato i tribunali dalle denunce delle donne, avrei anche capito. Ma sappiamo che lo stupro è tra i reati meno denunciati e che il tasso di condanna è particolarmente basso. Secondo l’Istat la metà dei casi di denuncia per violenza sessuale viene archiviato subito. E solo un quarto delle denunce arriva a condanna. Non c’è alcun allarme di processi ingiusti, di incarcerazioni o di denunce di massa.
Quindi meglio a questo punto lasciare la legge così com’è?
Molto meglio. Sarà piuttosto il caso di cominciare a fare un po’ di cultura.
Il ministro Salvini chiede di aumentare le pene...
Le nostre sono tra le pene più alte a livello europeo. A noi non interessa assolutamente la pena. Sicuramente non è la legge penale a far diminuire la violenza sessuale.
Idem per quella sul femminicidio?
Anche quella non era una mia priorità ma in quel caso il tema è ancora più ampio. La legge sul femminicidio, al di là di ogni demagogia da un lato e dall’altro, credo che abbia il pregio di guidare lo sguardo e di contribuire a considerare un disvalore il possesso e il controllo sulla donna. Anche così si fa cultura.