Ordinanza cautelare annullata, il Gip può decidere di nuovo
Riassunto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7360/2026, ha chiarito che non sussiste incompatibilità per il GIP che si pronuncia nuovamente sullo stesso indagato dopo l’annullamento di una misura cautelare per vizi formali. I giudici hanno spiegato che, trattandosi di una fase incidentale e non di un giudizio di merito sulla colpevolezza, il convincimento del magistrato può formarsi progressivamente senza pregiudicare la sua imparzialità. La decisione conferma che l'attività cautelare appartiene alla medesima fase processuale e non richiede la sostituzione del giudice in caso di rinnovo dell'ordinanza. Questo verdetto fornisce un'importante precisazione tecnica sull'applicazione dell'articolo 34 del codice di procedura penale e sul concetto di imparzialità del giudice.